E’ arrivato il via libera alle domande per richiedere il bonus sponsorizzazioni sportive, un contributo che si potrà spendere a livello fiscale portandolo in compensazione tramite il modello di versamento unificato F24. In particolare, il bonus sponsorizzazioni sportive, che è stato introdotto con il decreto Agosto, può essere richiesto presentando la domanda da parte di chi ha investito in campagne pubblicitarie, includendo pure le sponsorizzazioni, non solo a favore delle leghe e delle società sportive professionistiche, ma anche delle associazioni sportive, delle società e delle leghe dilettantistiche.

Bonus sponsorizzazioni sportive 2021, ecco tutte le info per la domanda

In accordo con quanto è stato riportato e reso noto da FiscoOggi, che è il quotidiano telematico dell’Agenzia delle Entrate, il termine ultimo per la presentazione delle domande per il bonus sponsorizzazioni sportive 2021 è fissato al prossimo 1° aprile.

La domanda deve essere presentata su apposito modulo che si può visionare e che si può scaricare in formato DOC dal portale del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. La domanda debitamente compilata, e corredata di tutta la documentazione richiesta, dovrà poi essere inviata all’indirizzo di posta elettronica servizioprimo.sport@governo.it, oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ufficiosport@pec.governo.it.

Credito di imposta al 50% per le sponsorizzazioni sportive, quali sono le condizioni di accesso al bonus

Al bonus possono accedere non solo le imprese ed i lavoratori autonomi, ma anche gli enti non commerciali che hanno investito in campagne pubblicitarie sportive nel periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre del 2020. Il credito di imposta riconosciuto è pari al 50% dell’investimento effettuato ma a patto che in controvalore l’investimento complessivo realizzato non sia inferiore alla soglia dei 10.000 euro.

Nel modulo da compilare occorre indicare i dati del destinatario dell’investimento. Ovverosia la lega che organizza campionato nazionale a squadre, la società sportiva professionistica oppure l’associazione o la società sportiva dilettantistica beneficiaria della sponsorizzazione. Tra i documenti a corredo dell’istanza, inoltre, occorre allegare pure la copia del contratto che è stato concluso e perfezionato con il soggetto beneficiario avente per oggetto la sponsorizzazione sportiva.

Come e quando si potrà fruire del credito di imposta bonus sponsorizzazioni sport

Scaduti i termini di presentazione delle istanze, ci sarà da parte del Dipartimento per lo sport la verifica delle domande che sono state presentate e la successiva pubblicazione dell’elenco dei beneficiari ammessi alla fruizione del credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive. Con la lista che, inoltre, il Dipartimento per lo sport trasmetterà poi pure all’Agenzia delle Entrate.

Dopodiché, con la compensazione tramite modello di pagamento unificato F24, il credito di imposta sarà fruibile a partire al quinto giorno lavorativo che è successivo alla data di pubblicazione dell’elenco dei beneficiari. L’operazione di compensazione tramite il modello di pagamento unificato F24, inoltre, dovrà avvenire solo ed esclusivamente online, e quindi utilizzando sempre e solo i servizi telematici che sono messi a disposizione dei contribuenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Se il credito di imposta ottenuto è invece illegittimo, questo sarà poi recuperato attraverso le procedure previste ed imposte dalla legge. Spetta infatti ai legittimi beneficiari del bonus sponsorizzazioni sportive comunicare la decadenza dal beneficio, ma nello stesso tempo l’Amministrazione finanziaria dello Stato, in linea con ogni agevolazione concessa a persone fisiche e giuridiche, effettuerà le attività ordinarie di controllo.

Se alla verifica la fruizione del bonus sarà parzialmente o totalmente indebita, allora il Fisco invierà la comunicazione al Dipartimento per lo sport che poi provvederà al recupero delle somme. Nel compilare e nel trasmettere l’istanza via posta elettronica, infatti, si accetta consapevolmente delle conseguenze civili e penali che sono previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci. E lo stesso dicasi per la formazione o l’utilizzo di atti falsi unitamente all’esibizione di atti che contengono dati che non sono più corrispondenti a verità.

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