Se stiamo pensando di fare un investimento nel “mattone” e stiamo cercando la formula più consona alle nostre esigenze, forse dovremmo considerare anche l’opportunità offerta dal Rent to Buy.
Non tutti infatti conoscono questo istituto recepito dal diritto anglosassone e introdotto nel nostro ordinamento giuridico nel 2014, con il cd. Decreto Sblocca Italia (rif. D.L. 133/2014 poi convertito in Legge 164/2014).
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Iniziamo a sognare
Capita spesso che le persone, specialmente le giovani coppie, decidano ad un certo punto del proprio percorso di vita, di investire in modo più stabile nella ricerca di una abitazione che sia il più possibile confacente alle esigenze del nucleo familiare – in progress – e che sia pertanto, almeno potenzialmente, la sistemazione definitiva.
Inizia così la fase dell’osservazione maniacale delle località in cui si vorrebbe provare a insediarsi, della ricerca spasmodica degli annunci immobiliari sulle riviste dedicate o sul web, del passaparola a parenti, amici, al negoziante di fiducia… sino a quando, un bel giorno, appare l’opportunità giusta, l’occasione della vita ma… haimè – unico dettaglio non trascurabile: il prezzo! …decisamente troppo elevato, oltre le disponibilità preventivate.
Vedere le cose da un’altra prospettiva
In questi casi, rinunciare non è consigliabile, piuttosto, si potrebbe pensare ad una contro-offerta al proprietario dell’immobile, che pur garantendo il bilanciamento dei reciproci interessi, consenta un’apertura negoziale ai potenziali acquirenti. Il riferimento è al Rent to buy.
Pensiamo altresì al caso di chi intenda vendere la propria casa, magari perché ha già messo gli occhi su altra abitazione, con caratteristiche diverse: più ampia, con due camere in più per i ragazzi, con il giardino, il garage e magari la lavanderia, che considera-finalmente- come la casa dei propri sogni – ed abbia necessità di acquisire una certa liquidità iniziale, prima di accedere ad un mutuo bancario finalizzato al nuovo acquisto.
Anche in questa ipotesi, la soluzione del Rent to buy, applicata alla prima casa abitativa, permetterebbe al potenziale locatore-venditore di pianificare nel tempo l’acquisizione del capitale necessario alla concretizzazione del nuovo acquisto.
Iniziare a progettare
Lo schema del contratto può essere riassunto così: tramite contratto di locazione, il proprietario concede al conduttore la disponibilità dell’immobile, dietro pagamento periodico di un canone stabilito. Allo scadere di un termine temporale prestabilito, il conduttore avrà la facoltà di decidere se acquistare o meno l’immobile, concludendo la compravendita al prezzo preventivamente concordato tra le parti.
Aspetto importante da sottolineare è che il locatore mantiene la proprietà del bene per tutta la durata del contratto, fino all’ eventuale compravendita finale.
Il contratto risulta applicabile a varie tipologie di immobile, residenziali, commerciali o anche terreni. Può trovare attuazione anche per fabbricati di nuova costruzione.
Essenziale è l’indicazione contrattuale della composizione del canone, da espletarsi mediante l’evidenza di due voci ben distinte: una riferita al pagamento del prezzo di utilizzo del bene e l’altra da imputarsi al prezzo finale della vendita.
A garanzia delle parti, l’atto sarà soggetto a registrazione e trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Aprirsi a nuove possibilità
È chiaro come una soluzione di questo tipo possa andare in contro a esigenze diverse; sappiamo benissimo che il mercato immobiliare è soggetto a periodiche fluttuazioni, e che a seconda del momento storico in cui ci troviamo, la conclusione di un affare può essere tanto probabile quanto assolutamente incerta.
Ebbene, ricorrere al RTB significa potenzialmente mettersi in condizione di collocare sul mercato il proprio immobile senza tuttavia “svenderlo” per la fretta di concludere un contratto.
Aprirsi a nuove opportunità, senza salti nel buio, ma affidandosi a professionisti esperti, può davvero fare la differenza e dare una svolta –non soltanto economica- alla nostra esistenza.
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ASPETTI FISCALI
Una circolare esplicativa della Agenzia delle Entrate (n.4/E del 19 febbraio 2015) ha fornito indicazioni importanti in merito alla applicazione del trattamento fiscale.